Associazione nazionale infermieri di area critica
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Statuto dell'associazione

approvato il 16 aprile 2016

TITOLO I – Denominazione – Sede

Art. 1 - Denominazione

Tra i soggetti che effettuano la professione di Infermieri di Area Critica viene costituita una Associazione Nazionale, con la denominazione: Aniarti.

L'area critica è e l'insieme delle situazioni caratterizzate dalla criticità e dall'instabilità della Persona e della complessità dell'intervento infermieristico ovunque esse si manifestino.

L'infermiere di area critica garantisce un'assistenza infermieristica tempestiva, intensiva e continua a qualunque Persona si trovi in situazione di instabilità e/o criticità vitale, utilizzando anche strumenti e presidi ad alta componente e complessità tecnologica.

L’infermiere di area critica si impegna ad adottare un’ organizzazione che favorisca L’umanizzazione del processo di assistenza e della pratica curativa adottando il modello centrato sull’individuo e persone di riferimento.

Art. 2 - Sede

La sede dell'Associazione è fissata nella città di residenza del Presidente.

 

TITOLO II- Oggetto Sociale

Art 3

L’Associazione Aniarti è la società scientifica degli infermieri che si riconoscono nel concetto di Area Critica espresso nell’Art.1

Si impegna a perseguire i seguenti obiettivi:

  • promuovere e coordinare la ricerca e altre iniziative culturali e scientifiche indirizzate allo sviluppo professionale, sia in ambito nazionale che in ambito internazionale;
  • promuovere la qualificazione dei soci per l’evoluzione e lo sviluppo delle competenze specifiche;
  • contribuire al miglioramento dell'assistenza sanitaria in Area Critica attraverso una risposta completa ed adeguata ai bisogni di assistenza infermieristica del cittadino;
  • coinvolgere e rappresentare gli infermieri dell'Area Critica nelle questioni che riguardano la crescita culturale e professionale, l'organizzazione dei lavoro;
  • coinvolgere e rappresentare gli infermieri di area critica nei rapporti tra operatori, cittadini, enti pubblici, ordini e collegi professionali, per tutte le problematiche concernenti la professione infermieristica, escluse quelle di competenza sindacale.

 

TITOLO III - Dei soci

Art. 4

Possono divenire soci tutti coloro che siano infermieri che operino in Area Critica o che si riconoscano nella filosofia della Associazione medesima e ne perseguano gli scopi associativi.

I soci possono essere:

  • soci Ordinari;
  • soci Onorari;
  • soci Sostenitori.

Soci Ordinari:

i soci Ordinari sono infermieri che operano in Area Critica o che si riconoscono nella filosofia dell’associazione ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Essi hanno diritto di voto.

Soci Onorari:

i soci Onorari sono figure interne o esterne alla professione che abbiano operato nell’interesse dell’Associazione. Vengono proposti dai soci e sono nominati dal Comitato Direttivo. Essi non hanno diritto di voto.

Soci Sostenitori:

i soci Sostenitori sono coloro che, pur non essendo infermieri, si riconoscono nella filosofia e negli scopi associativi e siano in regola con il versamento della quota associativa annuale. Essi non hanno diritto di voto.

 

Art. 5

I soci Ordinari cessano di far parte dell'Associazione per:

  • dimissioni volontarie;
  • mancato versamento della quota annuale.
  • esclusione conseguente ad un comportamento che sia di nocumento all'etica e alla deontologia professionale;

Il procedimento di esclusione prevede la denuncia scritta da parte di uno qualsiasi dei soci, in relazione al comportamento indegno tenuto dal escludendo, comportamento che abbia arrecato nocumento all'etica ed all'immagine dell'Associazione e/o della Professione, tenuto conto del codice deontologico professionale e degli scopi dell'Associazione medesima, e sentito l'interessato.

L'esclusione è decretata dal Comitato Direttivo, a proprio insindacabile giudizio.

 

Art. 6

Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea Generale dei soci;
  • il Comitato Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Past-President;
  • il Vicepresidente;
  • il Tesoriere;
  • il Segretario;
  • il Direttore della rivista ufficiale “SCENARIO;
  • il Collegio dei Revisori de conti

 

Art. 7 – Assemblee

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. Possono partecipare alle Assemblee tutti i soci.

L’Assemblea Generale Ordinaria dei soci si riunisce una volta all’anno, in coincidenza del Congresso Nazionale, e, su proposta del Comitato Direttivo, decide le linee programmatiche dell’attività dell’Associazione e ne approva il bilancio.

La convocazione dell’Assemblea Generale Ordinaria viene effettuata dal Comitato Direttivo, per posta ordinaria e/o posta elettronica anche certificata, almeno 30 giorni prima della data fissata.

Al di fuori della circostanza precedente, l’Assemblea Generale dei soci può essere convocata in via straordinaria tutte le volte che sia ritenuto opportuno dal Comitato Direttivo, oppure che sia richiesto da almeno 1/3 dei soci ordinari.

L’assemblea Generale Straordinaria delibera sulle stesse materie di competenza dell'Assemblea Generale Ordinaria, ad eccezione dell'approvazione del bilancio, demandato rigorosamente all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria.

Nelle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, partecipano al voto solo i soci ordinari. E’ ammesso il voto con delega fino ad un massimo di due per ogni socio ordinario. Il quorum costitutivo viene raggiunto, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati con delega scritta, tanti soci che rappresentino la metà più uno dei soci ordinari, ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci ordinari presenti e/o rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei soci ordinari presenti e/o rappresentati.

La convocazione dell'Assemblea Generale Straordinaria, viene effettuata dal Comitato Direttivo,almeno 30 giorni prima della data fissata per posta ordinaria e/ o posta elettronica anche certificata.

 

Art. 8 – Comitato Direttivo

Per l'elezione dei rappresentanti in seno al Comitato Direttivo, i soci Ordinari esprimeranno il loro voto tramite posta ordinaria e/o tramite voto telematico (dopo richiesta del socio ed accreditamento per il voto). Lo scrutinio e la nomina dei rappresentanti del Comitato Direttivo eletti, avverrà in sede di Congresso Nazionale.

I Soci Ordinari possono eleggere fino 12 membri del Comitato Direttivo di cui:

  • 11 membri del Comitato Direttivo ed 1 rappresentante della propria macroarea regionale;
  • 11 verranno eletti da una lista generale nella quale saranno presenti tutti i candidati al Comitato Direttivo e i soci li possono votare indipendentemente dal territorio di appartenenza;
  • 4 rappresentanti di Macroaree sono eletti dai Soci residenti presso le Regioni da una lista apposita. Le Regioni sono così ripartite:

Area Nord-Ovest: Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria

Area Nord-Est: Veneto, Friuli Venezia-Giulia, Trentino Alto-Adige, Emilia-Romagna

Area Centro: Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise

Area Sud ed Isole: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia

 

Art.9

Il Comitato Direttivo è composto da quindici membri, di cui 4 rappresentanti le macroaree.

Il Comitato Direttivo si insedia appena proclamata l'elezione dei suoi rappresentanti in seno all’Assemblea Ordinaria dell'anno fissato per il rinnovo delle cariche e viene immediatamente convocato dal Presidente uscente per il rinnovo dei componenti del Collegio dei Revisori e del Presidente del Collegio medesimo.

Il voto sarà segreto

In caso di rinuncia, di esclusione decretata ai sensi dell'art. 5, di decesso di un componente del Comitato Direttivo, subentra il primo dei non eletti della lista di appartenenza.

Nel caso in cui, per successive cooptazioni, dovesse venir meno la maggioranza dei componenti del Comitato Direttivo eletti, esso deve considerarsi decaduto e devesi convocare l’Assemblea Nazionale, a cura dei restanti componenti per l'elezione ex novo del Comitato medesimo.

Il Comitato Direttivo elegge, unicamente tra gli 11 membri eletti nella lista generale, il Presidente, il Vicepresidente, il Direttore della Rivista. Sono quindi esclusi dall'elezione per queste cariche i 4 rappresentanti delle macroaree regionali.

Fa parte del Comitato Direttivo il presidente uscente che assume la carica di Past President.

Le riunioni del Comitato Direttivo sono convocate dal Presidente o da almeno 8 membri qualora ne facciano richiesta scritta al Presidente.

Le riunioni dei Comitato Direttivo si tengono almeno tre volte l'anno, dopo la prima e sono convocate dal Presidente. Possono avvenire anche con la modalità della teleconferenza.

Il Comitato Direttivo è l'organo esecutivo dell'Aniarti. Gestisce la programmazione dell'attività, rappresenta l'Associazione, coordina i vari aspetti operativi, vigila sull'applicazione delle decisioni delle Assemblee Generali, stabilisce le quote annuali di iscrizione, cura i rapporti con le altre Associazioni, enti pubblici e privati, organizzazioni sindacali, stabilisce le modalità di gestione burocratica e amministrativa.

Le riunioni sono valide qualora siano presenti almeno la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice; in caso di parità il Presidente ha diritto a due voti.

Il Comitato Direttivo si avvale di referenti territoriali scelti fra i soci ordinari le cui attività e funzioni sono normate da apposito regolamento, al fine di promuovere e diffondere la filosofia dell’associazione.

Il Comitato Direttivo può nominare delle commissioni formate da infermieri esperti riguardo materie di particolare interesse per l’Associazione.

 

 

Art.10 - Presidente

Il Presidente, che ha la rappresentanza legale dell’Associazione, convoca e presiede il Comitato Direttivo e l'Assemblea Generale.

 

Art. 11- Past President

La carica di Past President è assunta di diritto dal Presidente uscente.

Il Past President ha funzione consultiva, di continuità e di verifica della congruità delle decisioni rispetto lo Statuto associativo. Può partecipare alle riunioni ed alle attività del Consiglio Direttivo esprimendo il suo parere, con diritto di voto. Può restare in carica solo per un mandato.

 

Art. 12 -Vicepresidente

Il Vicepresidente collabora con il Presidente e lo sostituisce nelle sue funzioni in caso di impedimento o per delega dello stesso.

 

Art. 13 – Tesoriere

Il Tesoriere predispone il bilancio preventivo e consuntivo, riscuote le quote associative, provvede alle operazioni contabili e amministrative autorizzate dal Comitato Direttivo, gestisce su delega del Comitato Direttivo i conti correnti e depositi postali o bancari intestati Aniarti e la cassa corrente, compila e aggiorna la documentazione amministrativa e contabile.

 

Art. 14 - Direttore della rivista

Il Direttore Responsabile della rivista "SCENARIO", organo ufficiale dell'Aniarti, cura, in armonia con il Comitato Direttivo, le linee editoriali, la progettazione e la scelta delle pubblicazioni. E’ responsabile di tutta l'attività di redazione.

Il Direttore Responsabile della rivista "SCENARIO", organo ufficiale dell'Aniarti, cura, in armonia con il Comitato Direttivo, le linee editoriali, la progettazione e la scelta delle pubblicazioni. E’ responsabile di tutta l'attività di redazione. Il Direttore della rivista è altresì il Responsabile scientifico dell'Associazione.

 

Art. 15- Il Segretario

Il Segretario è eletto dal Comitato Direttivo tra i propri eletti.

Raccoglie e redige i verbali delle Assemblee dei Soci, del Comitato Direttivo, di eventuali commissioni. Provvede a coordinare e gestire i rapporti con la segreteria associativa.

 

Art. 16Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da 3 membri e provvede all’esame del bilancio consuntivo dell’esercizio prima che sia sottoposto all’approvazione dell’Assemblea Generale Ordinaria, dandone conto all’Assemblea stessa, attraverso una propria relazione.

I Revisori eleggeranno al loro interno il Presidente del Collegio stesso.

I suoi componenti vengono eletti dall’Assemblea Generale all’interno dei soci, purché estranei al Comitato Direttivo.

Per l'elezione dei rappresentanti del Collegio dei Revisori, i soci Ordinari esprimeranno il loro voto tramite posta ordinaria e/o tramite voto telematico (dopo richiesta del socio ed accreditamento per il voto). Lo scrutinio e la nomina dei rappresentanti eletti, avverrà in sede di Congresso Nazionale.

Possono avvalersi della collaborazione di esperti del settore esterni all'associazione.

 

TITOLO IV - Disposizioni varie

Art. 17

Le proposte di modifica allo Statuto debbono essere presentate al Presidente non meno di sei mesi prima dell'Assemblea Generale da almeno 1/5 dei soci o da almeno 1/3 dei componenti del Comitato Direttivo.

Le proposte di modifica allo Statuto andranno presentate ai soci almeno tre mesi prima dell'Assemblea Ordinaria o Straordinaria.

Art. 18

L'Associazione non ha fini di lucro.

Le cariche associative hanno durata triennale.

Tutte le cariche sono a titolo gratuito.

TITOLO V - Scioglimento e liquidazione

Art. 19

Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento, l'Assemblea Ordinaria dei soci stabilirà le norme per la nomina del liquidatore o dei liquidatori e per la liquidazione. Il liquidatore od i liquidatori compiranno tutti gli atti necessari per la liquidazione: essi rappresenteranno l'Associazione anche in giudizio. Compiuta la liquidazione ed estinte le passività, il liquidatore od i liquidatori redigeranno un rendiconto finale da sottoporre all'Assemblea dei soci Ordinari e ripartiranno l'eventuale residuo tra i soci stessi.

 

TITOLO VI - Clausola compromissoria

Art. 20

Qualunque controversia che possa insorgere tra l'Associazione e gli aderenti, oppure tra gli aderenti stessi, in dipendenza del presente Statuto, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui i primi due eletti dalle parti in contestazione ed il terzo eletto d'accordo tra i primi due. In mancanza di accordo, il terzo arbitro sarà il Presidente del Collegio dei Revisori.

La parte che intende promuovere il giudizio arbitrale, notificherà alla parte interessata, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta certificata, il testo dei quesiti da sottoporre agli arbitri, indicando contestualmente il proprio arbitro. Nei 20 giorni successivi la controparte indicherà il proprio arbitro.

In caso di difetto di indicazione del proprio arbitro, la medesima parte si intenderà soccombente.

Il Collegio Arbitrale avrà funzione di amichevole compositore e avrà le più ampie facoltà di istruttoria, delibererà senza vincoli di rito e tutte le parti, sin da ora, si riterranno impegnate dalla deliberazione del Collegio Arbitrale, dando per rato e valido il suo operato.

 

Art. 21

Per quanto non espressamente contemplato in questo Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge contenute nel Codice Civile e nelle Leggi speciali in materia.

 

 

 

NOTE ALLA LETTURA

I paragrafi evidenziati in carattere corsivo all'art. 9 e 14 sono stati modificati secondo le proposte di mozione presentate in occasione dell'Assemblea Generale dei Soci in occasione del 34° Congresso Nazionale Aniarti ed approvate a maggioranza.